L. 328/2000 - legge quadro per la realizzazione del sistema integrato dei servizi alla persona

La legge n° 328 del 2000 – “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” - ha ridefinito il profilo delle politiche sociali dando vita ad una regolamentazione organica dei servizi socio-assistenziali.
Questo quadro normativo unitario, valido per l’intero territorio nazionale, ha segnato il passaggio dalla concezione di utente quale portatore di un bisogno specifico a quella di persona nella sua totalità e complessità, caratterizzata da limiti così come da risorse, sue e dal proprio contesto familiare e territoriale. Si è definito, quindi, il passaggio da una accezione tradizionale di assistenza, come luogo di realizzazione di interventi meramente riparativi del disagio, ad una concezione più ampia di protezione sociale, costruttiva e proattiva, luogo di rimozione delle cause di disagio ma soprattutto luogo di prevenzione e promozione dell’inserimento della persona nella società attraverso la valorizzazione e l’empowerment delle sue capacità.
L’attenzione si è spostata:
- dalla prestazione disarticolata al progetto di intervento personalizzato;
- dalle erogazioni monetarie volte a risolvere problemi di natura esclusivamente economica a interventi complessi che intendono rispondere ad una molteplicità di bisogni, fornendo gli strumenti per l’emancipazione dei cittadini-utenti;
- dall’azione esclusiva dell’Ente pubblico a una azione concordata tra una pluralità di attori, quali quelli del Terzo settore.
La legge definisce le politiche sociali come politiche universalistiche che mirano “ad accompagnare gli individui e le famiglie lungo l’intero percorso della vita e a sostenere, in particolare, le fragilità, rispondendo ai bisogni che insorgono nel corso della vita quotidiana e nei diversi momenti dell’esistenza (in relazione all’età, alla presenza di responsabilità familiari e all’esigenza di conciliare queste ultime con l’attività lavorativa), sostenendo e promuovendo le capacità individuali e le reti familiari”. Obiettivo ultimo non è l’erogazione di prestazioni e servizi ma la promozione delle possibilità di sviluppo della persona umana e delle iniziative di auto e mutuo aiuto.
Con la riforma del Titolo V della Costituzione – avvenuta con la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 – lo Stato ha affidato alle Regioni potestà legislativa in materia di servizi sociali (pur rimanendo nel quadro di riferimento dei Livelli essenziali di prestazioni validi a livello nazionale). Questo passaggio ha fatto sì che l’aspetto normativo si avvicinasse sempre più alle esigenze reali di ciascun territorio, garantendo risposte adeguate alle specifiche esigenze locali.